Verifiche periodiche delle attrezzature: il nuovo decreto per la sicurezza

Il nuovo decreto per le verifiche periodicheIn vigore dal 24 Gennaio 2012, il nuovo Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 che stabilisce le procedure che ogni datore di lavoro deve attuare per la verifica periodica e iniziale delle attrezzature. Le novità riguardano la verifica sulla sicurezza, i tempi e le condizioni per richiedere l’esecuzione delle prime verifiche, le verifiche periodiche obbligatorie e i soggetti privati che possono diventare abilitati presso il Ministero del lavoro. Tali soggetti, saranno autorizzati al controllo in caso di mancata effettuazione delle verifiche e nei casi in cui venga effettuata la scelta direttamente dal datore di lavoro.

Nel nuovo decreto per la sicurezza e le verifiche periodica delle attrezzature, vengono specificate le modalità con cui l’INAIL si sostituirà ad alcune funzioni svolte in precedenza dall’Ispesl, diventando titolare delle “verifiche iniziali” mentre le ASL diventano titolari delle verifiche periodiche successive (entro 30 giorni dalla data di richiesta).

Il decreto conferma ancora, nei casi stabiliti, e nei casi in cui la presenza degli enti preposti alle verifiche sia “disomogenea” sul territorio, che sia l’INAIL che l’ASL possono rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti all’elenco per lo svolgimento delle verifiche.

Nuovo decreto per la verifica periodica delle attrezzature: gli allegati

Allegato I:
Al suo interno sono specificati i requisiti che ogni soggetto privato deve necessariamente avere per svolgere le funzioni di verifica:

  • Certificati di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  • Imparzialità, indipendenza e integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di consulenza e manutenzione;
  • Personale tecnico dipendente con rapporto esclusivo di collaborazione;
  • Possesso di una procedura operativa sviluppata in conformità di legge (Allegato II);

Lo stesso decreto precisa inoltre le funzioni dei soggetti privati e abilitati e descrive l’elenco in cui saranno inseriti i verificatori come “pubblico” cioè, liberamente consultabile dai datori di lavoro durante la scelta del soggetto preposto.

Allegato II:
Nell’allegato due vengono specificate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e quindi ogni attrezzatura viene suddivida in 3 macrogruppi a cui corrispondono le verifiche che vengono definite:

  • Verifiche Periodiche
  • Prima verifica periodica
  • Indagine supplementare

Allegato III
L’allegato 3 concerne le modalità di richiesta da parte del datore di lavoro della richiesta di controllo nonché il controllo e il monitoraggio dei soggetti abilitati alla verifica

Allegato IV
All’interno dell’ultimo allegato vengono riportati i punti necessari per la scheda tecnica di identificazione, modulistica e documentazione.

verifica attrezzature sicurezza lavoro